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Servizio di Prevenzione e Protezione: le figure SPP e i compiti

Aggiornamento: 7 feb 2022


Cos’è il servizio di prevenzione e protezione?

Il Servizio di Prevenzione e Protezione – o SPP – viene istituito dal datore di lavoro che è anche colui che nomina il RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.


Tale Servizio serve all’individuazione dei possibili rischi, per la salute e la sicurezza degli ambienti di lavoro e di coloro che ci lavorano, e delle misure di prevenzione e protezione perché tali rischi non si verifichino.


Quando deve essere presente il servizio di prevenzione e protezione?

Il SPP interno all’azienda deve essere presente – è obbligatorio – per:

  • aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto

  • centrali termoelettriche

  • impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni

  • aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni

  • aziende industriali con oltre 200 lavoratori

  • industrie estrattive con oltre 50 lavoratori

  • strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Nel caso di gruppi di imprese con più unità produttive si può istituire un unico SPP.


Quali figure fanno parte del servizio di prevenzione e protezione?

Fanno parte del SPP: RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – e ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione perché come stabilisce l’art. 31 del Testo Unico sulla Sicurezza possono far parte del servizio solo le figure che possiedono le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32.


Può trattarsi di persone che fanno parte dell’azienda o unità produttiva – SPP interno – o che vengono scelte all’esterno – SPP esterno – nelle associazioni dei datori di lavoro o in altri organismi con lo stesso ruolo.


Nel caso di servizio interno il datore di lavoro può comunque affidare mansioni specifiche a terzi che lavoreranno esternamente al SPP, per esempio consulenti, per integrarlo.


La collaborazione tra ASPP e RSPP fa funzionare bene il SPP. Ciò nonostante, la nomina dell’ASPP è facoltativa, come supporto al RSPP, ma non obbligatoria, perché dipende dal numero di componenti necessari perché il SPP funzioni efficacemente. Inoltre, il lavoro del RSPP è sottoposto a rischi giuridici.

I compiti del SPP

I compiti del SPP sono descritti all’art. 33 del D. Lgs. 81/08. Tra essi vi sono:

  • individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto delle leggi e considerando l’organizzazione della specifica azienda

  • elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi per controllarle

  • elaborare le procedure di sicurezza per le diverse attività aziendali

  • proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori

  • partecipare alle consultazioni sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e anche alla riunione periodica prevista dall’articolo 35

  • fornire ai lavoratori le informazioni stabilite all’articolo 36.

I professionisti che svolgono il ruolo di datore di lavoro e vogliono anche poter ricoprire il ruolo del RSPP possono frequentare il corso RSPP datore di lavoro.




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